Comunicazione Ufficiale Legge 36 sulle Attività produttive di Risorse Naturali

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Comunicazione Ufficiale Legge 36 sulle Attività produttive di Risorse Naturali

Comunicazione Ufficiale Legge 36 sulle Attività produttive di Risorse Naturali. [(One country, two systems).

Strumento giuridicamente vincolante da norme imperative (ius cogens) di diritto internazionale generale. Dagli obblighi, diritti e doveri derivanti dalle norme di diritto internazionali.]​

Fermo restando il regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche, ai sensi della L.R. 25 giugno 1999, n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”, deliberazione dei Consigli Comunali, delle Giunte Regionali. La presente legge Parlamentare autorizza l’esercizio di autodeterminazione; Per operatori autodeterminati del Comitato Liberazione Nazionale Veneto d’Europa, di commercio su aree pubbliche per attività di vendita di merci al dettaglio, ingrosso e per la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche. Il rilascio del permesso di posteggio, nella parte di area pubblica, viene data in concessione all’operatore autodeterminato del C.L.N.V., previa autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale, iscritta nell’apposito registro delle attività produttive ambulanti del Ministero dello sviluppo economico, delle imprese, dell’industria, del commercio, dell artigianato, dell’agricoltura, dell’innovazione tecnologica, della transizione digitale e del Made in Veneto, del Comitato Liberazione Nazionale Veneto d’Europa. Lo spazio di area pubblica in concessione all’operatore autodeterminato del C.L.N.V. è gratuita. Tutti i Produttori DOP, IGP e STG hanno diritto all’iscrizione nell’apposito registro elenco imprese autodeterminate del C.L.N.V., quindi sono destinatari della presente legge. Si informa l’esecutivo di governo dello Stato italiano della sussistenza della presente legge parlamentare, affinché essa sia operativa in ogni Comune dei territori del DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2010, n. 212 nel rispetto della LEGGE 25 ottobre 1977, n. 881.

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