Registro Catasto

REgistro CATASTO C.L.N.veneto

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L’esecuzione del diritto sostanziale e dei poteri impliciti dell’apparato istituzionale di Governo del Consiglio Nazionale Veneto, avente forza di divenire e di imporsi come diritto positivo per la tutela dei diritti, applicati ed osservati dal Popolo Veneto tutto, decreta l’avvio del registro catastale degli immobili del popolo Veneto autodeterminato, posti a tutela degli obblighi erga omnes dal diritto internazionale.
Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l’obbligo di promuovere il rispetto e l’osservanza universale dei diritti e delle libertà dell’uomo:
Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici:
Art. 1
1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro status politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell’amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.
Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali:
Art. 1
1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro status politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
3. Gli Stati parti dei presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell’amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.
Risoluzione 41/128 ‐ Dichiarazione sul diritto allo sviluppo.
18a sessione del Consiglio dei diritti umani-Promozione di un ordine internazionale democratico ed equo, lo Stato Italiano perde l’esclusività dell’effettività nei territori Veneti storici, rivendicati, “one country, two systems”. Ci troviamo in presenza di una importante conquista di civiltà giuridica: l’Autodeterminazione dei Popoli da “principio” di politica diventa un “diritto fondamentale”, espressamente riconosciuto dalla legge universale dei diritti umani, a salvare le future generazioni, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e di tutti i Popoli, a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e alle fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti, a promuovere il progresso sociale, ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà, a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l’uno con l’altro in rapporti di buon vicinato, ad unire le forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ad assicurare, mediante l’accettazione di principi e l’istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell’inter esse comune, ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli.

 



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