LA "DECOLONIZZAZIONE" DEI TERRITORI VENETI OCCUPATI

By
2389
LA "DECOLONIZZAZIONE" DEI TERRITORI VENETI OCCUPATI

 

IMG_5144Il percorso più breve affinché il Popolo Veneto torni in possesso della propria sovranità sui territori della Nazione Veneta si chiama DECOLONIZZAZIONE. E’ una strada prevista e tutelata dal diritto, fondandosi sui trattati internazionali quali:

– la Carta dei Diritti dell’Uomo del 26 Giugno 1945 all’articolo 1 comma 2 e all’articolo 55 ratificata dall’Italia con legge n.848 del 4 Agosto 1955;

– il “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” adottato a New York il 19 dicembre 1966 e ratificato dall’Italia con legge n.881 del 25 ottobre 1977;

– la “Risoluzione” n. 2625, (XXV) del 24 ottobre 1970 dell’Assemblea Generale ONU;

– l’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa firmato dallo stato italiano a Helsinki il 1° agosto 1975 parte (VIII) articoli 29-30; ()

– la “Dichiarazione” adottata dalla Conferenza internazionale di Algeri nei giorni 1-4 luglio 1976, articolo 5;

– le Convenzioni di Ginevra sui diritti internazionali umanitari dal 1945 ad oggi

– l’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977 – Ratificato dall’Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 762 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 303, del 27 dicembre 1985)

Il Popolo Veneto, come tutti i Popoli asiatici e africani che l’hanno già fatto a partire dal 1945 liberandosi dai colonizzatori europei, può rivendicare il proprio diritto di sovranità sulla Nazione Veneta, trovandosi il proprio territorio in stato di occupazione straniera razzista e colonialista italiana (l’ultima occupazione che sta subendo dal 1797 dopo quella francese ed austriaca) in continuità dal 1866 ad oggi.
La rivendicazione del diritto di sovranità di un Popolo sul proprio territorio può essere portata a compimento solo se esistono determinate condizioni storiche, culturali, etiche, politiche ed economiche che facciano supporre innanzitutto l’esistenza del Popolo e della Nazione stessa.

Il Popolo Veneto soddisfa tutte queste caratteristiche peculiari e queste condizioni sfavorevoli di partenza e può quindi procedere per questo percorso di diritto internazionale attraverso un COMITATO/MOVIMENTO/ORGANIZZAZIONE DI LIBERAZIONE NAZIONALE che dichiarandosi ufficialmente presso l’O.N.U. rappresenti il proprio Popolo in autodeterminazione conscio ma anche non conscio del proprio diritto di sovranità.

Il COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO ha messo legalmente in atto tutti i passaggi previsti dal diritto internazionale per rappresentare il Popolo Veneto nella sua interezza storica, civile, politica etica e morale:

– si è formato a Vicenza il 25/12/2014 con invio all’O.N.U. della prima dichiarazione di formazione il 14/01/2015. Nella dichiarazione di fondazione trova spazio anche la Dichiarazione di Belligeranza che rende valide e applicabili così tutte le Convenzioni di Ginevra ai soggetti veneti in autodeterminazione sui territori veneti occupati dall’Italia.

– è stata emanata l’Autorità Nazionale Veneta, come previsto dall’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1977, apparato che rappresenta e gestisce i rapporti e le relazioni internazionali successive alla formazione della soggettività giuridica.

Ogni individuo che si dichiara di nazionalità veneta riconoscendo

  • il C.LN.V. come proprio soggetto di diritto internazionale.
  • l’AUTORITÀ NAZIONALE VENETA come Governo di transizione rappresentativo del Popolo Veneto.

fa valere immediatamente il DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE PER MATERIA E TERRITORIO nei confronti dello stato occupante italiano e di tutti i suoi atti amministrativi come previsto dal “Patto relativo ai diritti civili e politici” (ratificato dallo stato occupante italiano con legge 881 del 1977) e come sancito anche dalla stessa legge interna italiana a partire dal 13 Dicembre 2010 quando in Gazzetta Ufficiale n. è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO n.212 che abroga l’annessione dei territori della Venezia (le attuali regione italiane chiamate Veneto, Friuli Venezia Giulia e la provincia di Mantova) all’Italia.

Anche per la legge italiana, quindi, quei soggetti che recuperano la propria nazionalità originaria pre-unitaria possono esercitare il difetto assoluto di giurisdizione facendo prevalere il “de iure” (la legge) sul “de facto” (lo status quo) che vede invece ancora la presenza illegale dell’autorità italiana sui territori veneti.

A questo punto, l’obiettivo è chiaro. Creare la massa critica perché si possa applicare l’autodeterminazione individuale “de iure”, che ogni individuo raggiunge immediatamente con la presa di coscienza della propria nazionalità veneta, a quella pratica “de facto” che vede ancora la presenza sui territori veneti dello stato occupante italiano.
L’innesco della scintilla patriottica veneta creerà rapidamente la massa critica veneta sul territorio mettendo in moto una serie di meccanismi legali già previsti dal diritto internazionale per il percorso della Decolonizzazione: l’O.N.U. riconoscerà l’esistenza del C.L.N.V. formando una Commissione Fiduciaria incaricata della transazione formale dallo stato italiano a quello veneto. Non ci saranno elezioni, referendum o plebisciti a cui dover rispondere. Solo la consapevolezza e la presa di coscienza che siamo veneti e non dobbiamo far altro che appoggiarci al diritto internazionale per riprenderci ciò che ci è stato tolto coercitivamente nel 1866 ci porterà alla libertà.
A quel punto la missione del C.L.N.V. sarà conclusa: il Popolo Veneto deciderà la propria forma di stato e di governo e attraverso le prime elezioni libere dal 1797 sceglierà i propri rappresentanti costituenti.

Aderisci al CLNV per iniziare anche tu il percorso di Decolonizzazione dei Territori Veneti.